Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 937 del 4 marzo 2011 – È applicabile il d.lgs. n. 150 del 2009 al «personale amministrativo» dell’Avvocatura dello Stato?

31.05.2011

L’intervento del Consiglio di Stato, in sede consultiva, viene sollecitato da una richiesta di parere «circa l’applicabilità, al personale dell’Avvocatura dello Stato, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni».

Con un primo parere – reso nell’Adunanza del 10 marzo 2010 – la I Sezione, «premesso che la questione relativa all’applicazione del decreto in oggetto concerneva solo il personale amministrativo», aveva disatteso le prospettazioni rese dall’Avvocato generale dello Stato, ritenendo che la stessa fosse esclusa dall’operatività della disciplina provvisoria di esenzione, contenuta nell’art. 74, comma 3, della normativa in commento, a causa sia della mancanza nella disposizione di qualsiasi riferimento all’Avvocatura dello Stato, sia della totale estraneità del personale amministrativo all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinatario diretto della norma in esame.

In seguito, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, su nuovo impulso dell’Avvocato generale dello Stato, aveva richiesto un secondo parere, innovando, tuttavia, i termini della questione. In particolare, si sosteneva che l’esclusione dell’Avvocatura dello Stato dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 150 del 2009, trovava fondamento non nel predetto art. 74, comma 3, bensì nelle «peculiarità proprie dell’Avvocatura stessa», nonché nella sostanziale ed ontologica differenza tra «lo status di avvocato e quello di dirigente».

L’assenza di un ruolo dirigenziale rende, di fatto, inapplicabile sia la normativa in tema di «ciclo di gestione della “performance”», consistente nell’attribuzione di nuovi compiti al personale dirigenziale, sia il modello di responsabilità dirigenziale intesa in senso tecnico, non essendo la retribuzione dei singoli avvocati ripartita in trattamento base e accessorio, ma sottoposta ad una disciplina speciale (l. n. 425 del 1984 recante Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati).

Pertanto, finché l’Avvocatura dello Stato non disporrà di un ruolo di dirigente, essendo le funzioni dirigenziali svolte – in supplenza – dai singoli avvocati, che a norma degli articoli 6 ss., D.P.R. n. 333 del 1995, assumono la qualifica di Segretario generale o Avvocato distrettuale, non è ipotizzabile l’attuazione del suddetto decreto nei confronti del personale amministrativo (sottoposto alla previgente disciplina).

In occasione dell’istruttoria disposta con il secondo parere – reso nell’Adunanza del 28 luglio 2010 – la I Sezione riceve la relazione dell’Avvocato generale dello Stato, che ribadisce sostanzialmente le considerazioni già prospettate in precedenza, nonché la nota del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, al contrario, esprime il proprio convincimento «sull’immediata applicazione del d.lgs. n. 150/2009 al personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato».

Nell’Adunanza del 15 dicembre 2010, con parere n. 02933/2011, la I Sezione conclude che, nonostante sia da escludere una piena e completa applicazione della disciplina in tema di “misurazione e valutazione della performance” (articoli 8 ss., d. lgs. n. 150/2009) nell’ambito dell’Avvocatura stessa – avendo la normativa quali destinatari diretti i dipendenti sottoposti a rapporto di lavoro privatizzato, mentre per il personale professionale permane l’applicazione del regime di diritto pubblico (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), sia perché le attività svolte dall’Avvocatura non si prestano ad essere inquadrate nella categoria delle prestazioni e servizi rese alla collettività, che assurgono a parametro di riferimento per la valutazione delle “performance” delle amministrazioni – , tuttavia, ciò non esime quest’ultima dal predisporre strumenti e metodologie volte a conformarsi alle finalità della riforma stessa.

In particolare, il riferimento va al rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, ai quali si deve conformare l’operato dell’intero settore pubblico, quindi, anche dell’Avvocatura dello Stato.

Pertanto, nonostante l’Avvocatura sia esentata dal predisporre il piano della “performance” e la relazione sulla “performance” ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009, tuttavia, è tenuta «rendere noti con le stesse modalità i dati relativi all’attività istituzionale (consulenza, contenzioso) in termini di obiettivi previsti e di risultati raggiunti nel corso di ciascun anno».

Inoltre, grava sulla stessa l’onere di garantire «l’accessibilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione», anche attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei risultati di gestione, delle risorse impiegate, nonché degli obiettivi prefissati, “anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità” (art. 11, comma 1).

In conclusione, la Sezione I sostiene che sia applicabile, nei termini e con le modalità sopra descritte, il d.lgs. n. 150 del 2009 anche nei confronti del «personale amministrativo» dell’Avvocatura dello Stato, essendo impensabile posticiparne l’attuazione alla successiva istituzione dei ruoli dirigenziali che, comunque, non apporterebbero modifiche sostanziali al quadro descritto.

Con questa interpretazione del Consiglio di Stato, sembra conclusa l’epoca in cui valeva il più stretto riserbo su ogni attività amministrativa, soprattutto per taluni uffici; l’apparato amministrativo è cestinato sempre più a diventare una autentica “casa di vetro”, accessibile da chiunque, in nome dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

a cura di Viviana di Capua


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