Il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005, come modificato, da ultimo, dal d. lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010) stabilisce, all’art. 58, comma 2, che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del testo unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le convenzioni per l’accesso ai dati in possesso delle amministrazioni da parte di altre amministrazioni (accesso interamministrativo) sono particolarmente importanti ai fini dell’effettiva informatizzazione dei procedimenti e, in particolare, allo scopo di evitare ai privati l’onere di reperimento della documentazione già in possesso delle amministrazioni.
DigitPA ha pubblicato il 22 aprile 2011 le Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati (ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale), sulla cui base le singole amministrazioni sono ora nelle condizioni di realizzare tali convenzioni e, pertanto, di procedere nella direzione dell’informatizzazione dei procedimenti indicata dal Codice.