Le associazioni iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi incidenti sull’ambiente. Tale legittimazione può essere riconosciuta anche ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica, qualora le stesse perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Quanto detto trova la propria ratio nel fatto che, diversamente opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia da parte delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge.
La legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste locali (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 11-03-2011, n. 398)
30.05.2011