L’art. 9, n. 3, della convenzione (CEE/ONU) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. In ogni caso, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione.
La Corte di Giustizia rafforza l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 08-03-2011, n. 240)
30.05.2011