Corte di Cassazione, Sez. lavoro, – Sentenza 18marzo 2011, n. 6295. Sistema di classificazione – comparto Regioni-Enti locali –categoria D – posizioni differenziate.

30.05.2011

L’art. 4  del CCNL del 31 marzo 1999 del comparto Regioni-Enti locali prevede che “Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, d.lgs. n. 29/93 come modificato dagli artt. 22 e 23  del d.lgs. n. 80/98 e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie”.

Sicchè per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori – (rectius alla posizione economica superiore) – è prevista la stessa procedura selettiva prevista per il passaggio da una categoria all’altra, nel presupposto che si sia di fronte a posizioni economiche distinte cui corrisponde anche un differente contenuto professionale e in ragione della diversa professionalità di provenienza (ex 7^ e 8^ qualifica funzionale).

a cura di Daniela Bolognino