Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 maggio 2011, n. 19316
EDILIZIA E URBANISTICA – DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA PRIVATA – INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLI ABILITATIVI EX ART. 6 D.P.R. N. 380/01 – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 73/2010 – NON CONTRASTO CON TUTTA LA NORMATIVA DI SETTORE COMUNQUE INCIDENTE SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA – NECESSARIETA’.
Il peculiare regime di cui all’art. 6, D.P.R. n. 380/2001, che consente l’esecuzione di alcune tipologie di opere di scarso impatto territoriale senza il previo ottenimento di un particolare titolo abilitativo, è stato profondamente modificato ad opera della L. n. 73/2010. Sono infatti esplicitamente indicati alcuni limiti comunque imposti alla legittima realizzazione di tali interventi, enunciati in maniera non tassativa ma esemplificativa. Con la conseguenza che deve ritenersi richiesto il rispetto di tutta la normativa di settore, ancorchè non menzionata, che abbia comunque rilevanza nell’ambito dell’attività edilizia. Dovranno pertanto essere esclusi dall’applicazione di tale particolare regime di favore tutti gli interventi eseguiti in contrasto con le disposizioni precettive degli strumenti urbanistici comunali ed in violazione delle altre disposizioni menzionate. Può quindi affermarsi, in definitiva, il principio secondo il quale la particolare disciplina dell’attività edilizia libera, contemplata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6 come modificato dalla L. n. 73 del 2010, art. 5, comma 2, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.