TAR per l’Abruzzo – L’Aquila, 24 marzo 2011, n. 152
EDILIZIA E URBANISTICA – TITOLI EDILIZI – ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART.38 DPR 380/01 – RIPRISTINO DEI LUOGHI – NON E’ MISURA AUTOMATICA – POSSIBILITA’ DI DETERMINARE SU BASE CONVENZIONALE MISURE DI SISTEMAZIONE E SANATORIA DEI MANUFATTI – SUSSISTE.
Ai sensi dell’articolo 38 DPR 380/2001 l’autoannullamento del permesso di costruire non postula di per sé in via automatica il ripristino dei luoghi, visto che una volta determinatasi a ravvisare gli estremi dell’autotutela decisoria, l’amministrazione è poi chiamata a modulare le misure operative che ne conseguono, senza un sistematico ricorso all’integrale autotutela esecutiva (che rappresenta invece solo una delle opzioni previste dal citato art. 38 del TU 380/01, il cui punto di partenza è proprio l’ormai deliberato annullamento del titolo edilizio).
E’ pertanto possibile per l’Amministrazione concordare con il privato interessato la realizzazione di misure e interventi alternativi alla demolizione, al fine di perseguire la legittimazione urbanistico-edilizia del manufatto, ove possibile a beneficio del proprietario e senza pregiudizio per l’amministrazione.