Corte di Giustizia, sentenza 10 marzo 2011, (C-274/09), Concessione di servizio pubblico – Servizi di soccorso – Distinzione tra “appalto pubblico di servizi” e concessione di servizi".

29.05.2011

L’art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, quando la remunerazione dell’operatore economico selezionato è integralmente garantita da soggetti diversi dall’amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito il contratto di prestazione di servizi di soccorso e tale operatore economico incorre in un rischio di gestione, tale contratto deve essere qualificato come contratto di “concessione di servizi”, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della stessa direttiva.

Sarà concessione di servizi anche laddove il rischio di gestione è molto ridotto, in ragione del fatto che l’importo dei corrispettivi d’uso dei servizi dipende dall’esito di trattative annuali con soggetti terzi.

Ileana Boccuzzi