Può essere svolta un’interrogazione che chiami in causa, anche soltanto indirettamente, il Presidente dell’altro ramo del Parlamento?

28.05.2011

A cura di Piero Gambale

 Nella seduta antimeridiana del 27 gennaio 2011 del Senato della Repubblica, all’atto di procedere allo svolgimento dell’interrogazione n. 3-01868 presentata dal senatore Compagna (PdL) e concernente la “vicenda di un immobile di Montecarlo di cui si sono occupati i giornali nei mesi scorsi”, gli onorevoli Rutelli (Misto-API) e Finocchiaro (PD), intervenendo per un richiamo al regolamento, chiedono alla Presidenza se si possa procedere allo svolgimento della stessa, trattandosi di “un pericoloso precedente nell’ambito dei corretti rapporti tra le istituzioni”. Essi sostengono infatti che non sia “mai accaduto in passato che in un ramo del Parlamento venisse affrontata una questione che riguardasse anche solo indirettamente le prerogative del Presidente dell’altro ramo del Parlamento”.

Altri interventi chiedono se la decisione della Presidenza di attribuire carattere d’urgenza all’atto di sindacato ispettivo in questione sia stata sufficientemente ponderata e non risulti viziata da parzialità (D’Alia, UDC-SVP-Aut-UV-MAIE-Io Sud-MRE).

La Presidenza ricorda che, a norma dell’articolo 146 del Regolamento, giudice dell’ammissibilità di un’interrogazione è il Presidente del Senato: l’interrogazione in questione, non riguardando soggetti né comportamenti istituzionali, ma questioni che rientrano nella sfera di conoscenza e di responsabilità del Governo, è stata ritenuta ammissibile, annunciata e pubblicata.

Sottolinea inoltre che, “per prassi costante”, la Presidenza non giudica sull’autoqualificazione dell’atto come interrogazione avente carattere di urgenza data dal proponente: secondo l’interpretazione della Presidenza, l’articolo 151 del Regolamento – “sulla richiesta dell’interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblea sia riconosciuto il carattere d’urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell’articolo 148” – gli attribuisce soltanto il potere di disporne un celere svolgimento, compatibilmente con la disponibilità a rispondere da parte del Governo (art. 148, c. 3, r.S. “Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato”). In questo caso, la Presidenza ha solo preso atto dell’intenzione manifestata dal Governo di rispondere nella seduta di oggi, che era già da tempo stata dedicata allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

 

 

 

 

 

 

 

Alessandroa.baroni