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Nel caso in cui la discussione sul complesso degli emendamenti abbia luogo in più sedute, quando devono effettuarsi le richieste di intervento dei deputati?

28.05.2011

 

A cura di Maria Lucia Beneveni

 Nella seduta del 30 settembre 2010 della Camera dei Deputati, dedicata al seguito della discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 125 del 2010, recante “Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria” (A.C. 3725), il Presidente della Camera, rispondendo alla preoccupazione sollevata dall’On. Giachetti (PD) sulla garanzia del diritto dei deputati di intervenire sul complesso degli emendamenti, ricorda che, in tema di iscrizione a parlare, le regole specifiche sono contenute nel Capo VIII del Regolamento, e in particolare nell’articolo 36. Alla luce di quanto ivi disposto, le iscrizioni a parlare in discussione generale, nei casi in cui è stato approvato il calendario dei lavori, devono intervenire non meno di un’ora prima dell’inizio della discussione. Per le altre discussioni lo stesso articolo 36, comma 1, stabilisce che « i deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui essa ha inizio ». Questo termine si applica, secondo l’univoco disposto regolamentare e la costante prassi interpretativa, a qualunque tipo di discussione e, quindi, anche a quella sugli articoli. Pertanto, le iscrizioni a parlare in discussione sul complesso degli emendamenti, nel caso in cui la relativa discussione abbia luogo in più sedute, devono essere effettuate entro il giorno in cui la discussione stessa ha avuto inizio.

A supporto di questa decisione, il Presidente della Camera richiama una serie di precedenti: a) seduta del 5 novembre 2002, riferita all’atto Camera n. 3102, nel corso della quale il Presidente non ha consentito ad alcuni deputati di intervenire sul complesso degli emendamenti in quanto la loro iscrizione non era pervenuta entro il giorno in cui era iniziata la discussione sul complesso degli emendamenti; b) seduta del 13 marzo 2007, relativa all’atto Camera n. 2201, quando la Presidenza ha ricordato all’Assemblea i nominativi dei deputati iscritti che sarebbero potuti intervenire nella seduta del giorno successivo, nella quale era prevista la prosecuzione degli interventi sul complesso degli emendamenti; c) seduta dell’8 maggio 2007, relativa all’atto Camera n. 2534, quando il Presidente ha richiamato l’articolo 36, comma 1, del Regolamento, e nella seduta precedente ha annunciato che l’indomani si sarebbero svolti i residui interventi; d) seduta del 24 ottobre 2007, quando il Presidente ha ricordato che nella seduta precedente erano iniziati gli interventi sul complesso degli emendamenti e, richiamando l’articolo 36, comma 1, ha annunciato che risultavano ulteriori interventi.

Il Presidente, infine, segnala che ogni eventuale deroga alla disposizione regolamentare in parola e alla costante prassi interpretativa, che la Presidenza, apprezzate le circostanze, decide di consentire proprio al fine di non compromettere il diritto dei deputati a parlare, non potrebbe che avere una portata limitata e aver luogo in presenza di un consenso unanime o quanto meno molto ampio: circostanza, questa, che non sussiste nel caso, come quello di specie, in cui il provvedimento di urgenza non è sottoposto al contingentamento dei tempi, è prossimo alla scadenza e si è in presenza di un atteggiamento sostanzialmente ostruzionistico da parte di alcuni gruppi parlamentari.

 

 

 

 

Alessandroa.baroni