In sede consultiva, sono possibili due votazioni della Commissione in ordine al parere espresso su un provvedimento?

28.05.2011

 

A cura di Maria Lucia Beneveni

 Nella seduta del 6 luglio 2010 della Camera dei Deputati, dedicata al seguito della discussione del disegno di legge recante “Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili” (A.C. 2505-A e dell’abbinata proposta di legge di iniziativa del deputato Catanoso, A.C. 1151), l’On. Vannucci (PD) sottopone alla Presidenza una questione procedurale, oltre che politica, chiedendo di verificare la correttezza della procedura seguita dalla V Commissione Bilancio, in ordine all’approvazione del prescritto parere sulle conseguenze di carattere finanziario degli emendamenti presentati al disegno di legge in esame. In quella sede, la Commissione ha respinto la proposta di parere formulata dal relatore, a suo avviso, per assenza della maggioranza che si è trovata minoritaria. Dopo il voto contrario, nella immediata riconvocazione della Commissione, il relatore ha proposto un nuovo parere, sostanzialmente identico, che è stato approvato a maggioranza, potendo questa contare, nella seconda votazione, su una variazione della composizione delle presenze. Alla richiesta di verifica si associa l’On. Quartiani (PD), ad avviso del quale il “ribaltone” si sarebbe verificato in ordine al fatto che, per poter effettuare una seconda votazione, si sarebbe dovuto dichiarare non valida la prima; votando in modo valido due volte, si sarebbero disattese le disposizioni regolamentari relative alle votazioni. L’On. Borghesi (IDV) lamenta la necessità che vi sia un congruo lasso di tempo prima della riconvocazione della stessa Commissione.

La Presidenza, ritenendo il parere presentato non alternativo al primo, ma sostanzialmente diverso da quello inizialmente respinto, avendo per questo recepito alcune critiche mosse all’interno della Commissione, conferma la regolarità della procedura seguita dalla Commissione bilancio nell’ambito della propria autonomia. A conferma di ciò e della validità della seconda votazione vi sarebbero due argomenti dirimenti in ordine alla questione sollevata: a) l’assenza di un parere alternativo, di “minoranza”, a seguito della reiezione del parere del relatore; b) il rischio che il lavoro della Commissione, obbligata a fornire il parere sul provvedimento, restasse monco, cioè senza esprimere alcun parere, qualora non si fosse passati alla votazione di un altro parere, sostanzialmente diverso dal primo.

 

 

 

 

Alessandroa.baroni