Sentenza Corte Costituzionale, 11 marzo 2011, n. 70 (Pres. De Siervo – Rel. Silvestri)
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE D’INTERESSE NAZIONALE – ART. 4, COMMI 6, 7 e 8 D.L. 25 MARZO 2010, N. 40 – REVOCA FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO E DELIBERATO DAL CIPE PER UN’INFRASTRUTTURA CONCORDATA CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (METROPOLITANA DI PARMA) – DECISIONE UNILATERALE E SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – INFONDATEZZA.
Con riferimento alle procedure di localizzazione di infrastrutture strategiche d’interesse nazionale di cui alla L. n. 443/01, il rispetto del principio di leale collaborazione che sarebbe imposto indirettamente dalla Costituzione, nella forma dell’intesa con la Regione, riguarda soltanto la fase di decisione e di localizzazione dell’opera, la quale astrattamente rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni, ma che, in seguito all’attrazione in sussidiarietà determinata dal suo inserimento tra le infrastrutture strategiche, si sposta nell’ambito della competenza statale. L’intesa nella fase di progettazione e di localizzazione è indispensabile per dare validità ad uno spostamento di competenza legislativa ed amministrativa; la stessa intesa, uguale e contraria, non è invece necessaria se lo Stato decide di revocare il proprio finanziamento, senza tuttavia impedire alla Regione di esercitare la sua competenza, legislativa e amministrativa, sul medesimo oggetto.
La decisione statale di escludere unilateralmente l’opera dal novero di quelle ritenute strategiche sul piano nazionale – e di revocare, di conseguenza, il relativo finanziamento – è esente da profili d’illegittimità costituzionale, non incidendo sulle competenze legislative e amministrative della Regione, che ha piena facoltà realizzarla con fondi propri. Con la revoca del finanziamento statale – a seguito di valutazione di politica economica non censurabile in sede di sindacato di legittimità costituzionale – semplicemente vengono meno le ragioni che avevano giustificato l’attrazione in sussidiarietà e, pertanto, la realizzazione di quella determinata infrastruttura ritorna nel’ordinario dominio delle competenze legislative e amministrative della Regione interessata.