Nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato la materia degli incarichi dirigenziali è retta dal diritto privato e l’atto di conferimento è espressione del potere di organizzazione, rispetto al quale “la posizione soggettiva del dirigente aspirante all’incarico si atteggia quale interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei “diritti” di cui all’art. 2907 c.c..
La tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato ed è estesa a tutte le garanzie procedimentali di selezione previste dalla legge e dai contratti collettivi”
Nell’ambito del rapporto di lavoro privatizzato il giudice ordinario sottopone a sindacato i poteri esercitati dall’amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona lede.
Le posizioni di interesse legittimo di diritto privato sono suscettibili di tutela giurisdizionale in forma risarcitoria, con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore circa la lesione dell’interesse legittimo e del danno subito dal lavoratore, a seguito dell’inadempimento di obblighi gravanti sull’amministrazione.