Va sottoposta all’accettazione dell’Assemblea, dopo la sentenza n. 277 del 2001 della Corte costituzionale, la richiesta di dimissioni avanzata da un deputato presidente di provincia?

27.05.2011

Nella seduta dell’Assemblea della Camera di mercoledì 21 dicembre 2011 il Presidente di turno, Bindi, annuncia la votazione sulla richiesta di dimissioni avanzata dall’onorevole Pirovano (LNP). La motivazione della richiesta risiede nella circostanza che il deputato è al contempo Presidente di Provincia.

Il Presidente rileva che sulle accettazioni di tali dimissioni l’Assemblea è chiamata a procedere con votazioni, atteso che non è applicabile l’articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento, a norma del quale la Camera prende atto, senza procedere a votazione, delle dimissioni motivate dall’opzione per una carica incompatibile. Ricorda, infatti, che al momento è ancora in corso presso la Giunta delle elezioni l’esame delle cariche di presidente di provincia ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Nel caso di specie, lo stesso deputato Pirovano, nel prendere la parola, ribadisce che l’unico motivo alla base della richiesta da lui avanzata risiede nella libera scelta di avere un unico incarico istituzionale. Aggiunge, inoltre, che a suo avviso, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, in materia di incompatibilità – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti – i presidenti delle province verranno omologati ai sindaci di comuni con più di 20 mila abitanti.

L’Assemblea, chiamata a votare, approva a maggioranza la richiesta di dimissioni.

a cura di Giovanna Perniciaro