Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla disciplina del trasporto pubblico non di linea nel Comune di Roma

27.05.2011

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni in merito al Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14 luglio 2010 e alla conseguente deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 19/20 novembre 2010 che ha rimesso alla Giunta Comunale l’istituzione di una Commissione Tecnica con l’incarico di verificare analiticamente la congruità delle tariffe previste dall’art. 30 del citato Regolamento sulla base di una serie di parametri tecnico-economici. In particolare, l’Antitrust ha osservato che  la determinazione per via amministrativa di un livello minimo delle tariffe per lo svolgimento del servizio taxi non può trovare alcuna giustificazione sul piano della tutela della concorrenza, l’imposizione amministrativa di livelli tariffari massimi – così come individuati dal Comune di Roma nel caso di specie – può, almeno in linea di principio, trovare giustificazione nella necessità di tutelare il consumatore quale parte debole del rapporto.

Con riferimento ad alcuni dei criteri stabiliti dalla Deliberazione succitata dell’Assemblea Capitolina, l’Autorità  ritiene che il criterio per cui eventuali modifiche tariffarie dovrebbero tener conto del “rapporto domanda e offerta a seguito dell’ampliamento dell’organico con rilascio di nuove licenze” sembrerebbe essere stato interpretato dalla Commissione Tecnica in senso restrittivo per la concorrenza: il meccanismo avrebbe infatti giustificato aumenti tariffari sulla base della crescita del numero delle licenze verificatosi di recente. Per l’Autorità il criterio stabilito dalla Giunta capitolina avrebbe dovuto invece essere interpretato nel senso di suggerire riduzioni delle tariffe massime a seguito di aumenti dell’offerta, secondo una normale logica di mercato. Il sistema adottato favorisce il mantenimento delle rendite di posizione, in contrasto con i principi più volte richiamati dall’Antitrust, finalizzati a una migliore organizzazione del servizio e a dinamiche virtuose in termini di prezzo nell’interesse dei consumatori.

L’Antitrust, pertanto, auspica che le sue osservazioni possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva della riforma del trasporto pubblico locale non di linea con riguardo al trasporto passeggeri con taxi.

a cura di Rocco Cifarelli


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