Corte cost., sent. n. 326/2010 – Lo Stato deve continuare a garantire gli investimenti effettuati dalle comunità montane

27.05.2011

Corte costituzionale, 17 novembre 2010, n. 326

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale, sollevati dalle Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono impugnate, tra le altre, alcune disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010. Con tali norme, in ragione della intervenuta riduzione del contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo statale ordinario per il finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni (di cui all’art. 2, co. 183 della stessa legge), sono state stabilite alcune misure di contenimento della spesa pubblica, tra cui quelle relative al finanziamento delle comunità montane. In particolare, si prevede che lo Stato cessi di concorrere al finanziamento delle comunità montane; nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse finanziarie precedentemente assegnate alle comunità montane è trasferito ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell’interno.

Secondo le ricorrenti, sarebbero violati, tra gli altri, gli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.; in particolare, sarebbe lesa la potestà legislativa concorrente regionale in materia di comunità montane, già riconosciuta dalla Corte nelle sue precedenti pronunce.

Argomentazioni della Corte:

La Corte evidenzia come la soppressione del finanziamento statale alle Comunità montane si inquadri in una complessiva manovra di contenimento della spesa del settore pubblico allargato che trova collocazione nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, co. 3 Cost. Come già in precedenza riconosciuto dalla Corte, non si oppone all’esercizio della potestà legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica la circostanza che si incida su un ambito materiale, quale quello relativo alle comunità montane, di potestà residuale regionale. Né è senza significato che la normativa preveda un regime transitorio per garantire la graduale riallocazione a livello locale della spesa per le comunità montane. La Corte dichiara di non condividere l’affermazione, avanzata dalle ricorrenti, per cui la normativa impugnata avrebbe disposto la totale cancellazione del finanziamento statale alle comunità montane nel palese intento di procedere surrettiziamente alla soppressione di tali organismi: lo conferma la persistenza di parte del suddetto finanziamento, nonché il fatto che la normativa statale continui a fare riferimento alle comunità montane.

Ciò che la Corte ritiene irragionevole è la completa soppressione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, che fino ad oggi si affiancava al fondo di parte corrente, e che le comunità montane utilizzavano come garanzia per la stipula di mutui pluriennali. Il completo silenzio del legislatore in merito alla sorte di tale fondo non consente di fare chiarezza sul pagamento delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali ancora in essere. Ne deriva una palese irragionevolezza, che si riverbera sull’autonomia finanziaria degli enti locali.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nella parte in cui:

a) nel primo periodo, nel richiamare l’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti,

b) nel medesimo primo periodo, contiene l’inciso «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane»,

c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti,

d) nel secondo periodo, contiene l’inciso «e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane».

Elena Griglio