Approvato il d.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 sulle nuove strategie per l'ambiente marino

26.05.2011

Il d.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all’elaborazione di strategie per l’ambiente marino della regione mediterranea e all’adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.
L’autorità competente all’attuazione del decreto è il Ministero dell’Ambiente, che si avvale di un apposito Comitato tecnico.
Le fasi di attuazione del decreto sono le seguenti:
a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine ai sensi dell’articolo 8;
b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell’articolo 9;
c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell’articolo 10;
d) l’elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 11;
e) l’elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell’articolo 12.
Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale:
a) un’azione o un’omissione non imputabile all’Italia;
b) le cause naturali;
c) la forza maggiore;
d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.
In capo al Ministero dell’Ambiente è previsto uno specifico obbligo di informazione e comunicazione ai cittadini, tale da consentire a tutti gli interessati di partecipare in modo effettivo e tempestivo all’esame degli aspetti rilevanti per l’attuazione del decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali

Marco De Giorgi