Sentenza TAR della Lombardia, Milano, sez. IV, 23 gennaio 2011, n. 240.
EDILIZIA E URBANISTICA – CONTRIBUTI E ONERI CONCESSORI – IN OCCASIONE DI MUTAMENTI DI DESTINAZIONI D’USO – SONO DOVUTI – PREVISIONE DI DISTINTE SOTTOCATEGORIE DI DESTINAZIONI D’USO CON DIVERSI IMPORTI DEI CONTRIBUTI CONCESSORI – LEGITTIMITA’.
La necessità di corrispondere i contributi concessori anche peri i mutamenti di destinazione d’uso è principio enucleabile dall’art. 10, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, al fine di evitare che, quando la nuova tipologia assegnata all’immobile avrebbe comportato all’origine un più oneroso regime contributivo urbanistico, attraverso la modifica della destinazione il contributo possa essere evaso in tutto o in parte a vantaggio del richiedente e, di contro, con l’aggravio urbanistico già valutato in sede di fissazione di quel regime contributivo.
Deve ritenersi legittima la suddivisione delle categorie di destinazione d’uso in più sottocategorie o sottofunzioni, con diversa onerosità dal unto di vista dei contributi di construzione, laddove ciò sia giustificato da significative diversità del carico urbanistico implicato dall’una o dall’altra di esse, tale da giustificare diverse modulazioni di calcolo del contributo concessorio.