Il Consiglio di Stato riconosce la competenza "integrativa" delle Regioni in materia ambientale (Cons. Stato Sez. V, 14-02-2011, n. 952)

25.05.2011

Premesso che la disciplina statale dei rifiuti, collocandosi nell’ambito della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” – di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), cost. – costituisce un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni (e le Province autonome) dettano in altre materie di loro competenza, resta comunque ferma la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. A tali interessi è riferibile, perché attinente alla materia “governo del territorio”, la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio, nel rispetto dei criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali. Pertanto, non è illegittima la norma regionale che si propone di disciplinare la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, rispondendo ad esigenze di coordinamento territoriale senza dettare una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto – Venezia, sez. III, n. 2944/2010).

Pietro Falletta