Anche nel caso del servizio farmaceutico (comunque espunto dall’alveo applicativo dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011), non può essere esclusa la verifica del rispetto dei limiti quantitativi ex art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010. In particolare, nel parere in commento, i giudici contabili, richiamando un proprio precedente, ritengono che “l’utilizzo e il mantenimento dello schema societario per la gestione del servizio di farmacia comunale … incontra le limitazioni previste dall’art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dall’art. 1 comma 117 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, da ultimo, dall’art. 16 comma 13 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138” (delibera n. 489 del 26/9/2011).
D’altro canto, i giudici contabili osservano che, oltre all’ormai esplicito riferimento legale in un quadro di tendenziale disfavore del recente Legislatore nei confronti delle società a partecipazione pubblica, resta pregnante il criterio interpretativo di matrice teleologica che nega un rapporto di specialità tra le due normative, con conseguente applicazione “congiunta”, in quanto operanti su piani diversi: l’una (art. 4 d.l. n. 138/2011) nell’ottica della legittimità degli affidamenti a tutela della concorrenza, l’altra (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010) sotto il profilo della legittimità della partecipazione societaria in base alle dimensioni dell’ente e fatte salve le sole attività per le quali il Legislatore ritenga necessario lo svolgimento mediante modulo societario (cfr. la delibera n. 861/2010).