Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011 n. 224 in tema di legittimità di una clausola di un bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas che attribuisce un valore preponderante all’elemento economico

25.05.2011

Deve ritenersi legittima, anche sotto il profilo della ragionevolezza, la clausola di un bando di gara che assegna un valore preponderante, ai fini della selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’elemento economico.

In base al dettato normativo di cui all’art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 164/00, infatti, è possibile affermare che il legislatore non ha predeterminato il valore ponderale da attribuire, rispettivamente, all’elemento qualità ed all’elemento prezzo delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, lasciando spazio alla discrezionalità della P.A., da esplicare alla luce degli interessi da perseguire e delle circostanze specifiche della singola procedura in relazione alle condizioni della rete (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2008, n. 4540; 31 dicembre 2008, n. 6744 e 6752; 26 gennaio 2009, n. 370; 14 maggio 2010, n. 3017; luglio 2010, n. 4311).

Ad avviso dei Giudici, infatti, la scelta di attribuire il peso di due terzi circa all’elemento economico non appare irragionevole né sproporzionata, in quanto, da un lato, l’elemento qualitativo non viene marginalizzato in modo da perdere ogni rilievo al fine di influenzare la scelta dell’aggiudicatario; dall’altro, il riconoscimento di un rilievo significativo al dato economico è giustificato dalla decisione della stazione appaltante di farsi integralmente carico dell’onere di rimborso spettante al gestore uscente, ai sensi dell’art. 14, c. 8, del d.lgs. n 164/00, esonerando così i partecipanti dall’obbligo di sostenere il relativo costo.

a cura di Luigi Alla


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