La Camera può esprimersi in una sola settimana sul programma nazionale di riforma presentato dal Governo?

24.05.2011

A cura di Cristina Fasone

A seguito della prima trasmissione del progetto di programma nazionale di riforma (PNR) da parte del Governo, avvenuta il 5 novembre 2010 in applicazione dell’art. 4-ter, comma 2, della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (Doc. CCXXXVI n. 1), la Camera dei deputati si è espressa mediante risoluzione approvata dalla V Commissione, Bilancio, il 12 novembre 2010 (ris. 8-00095), ossia lo stesso giorno in cui scadeva il termine per l’invio del progetto alla Commissione europea da parte del Governo.

Alla Camera, la procedura sperimentale ha avuto uno svolgimento breve, ma assai articolato. Presso la V Commissione, come evidenziato dal relatore Toccafondi (PdL) nella seduta del 12 novembre, in soli quattro giorni di seduta si sono tenute sei audizioni, è stato ascoltato il Ministro per le politiche europee, si sono svolti 32 interventi e sono state presentate due risoluzioni.

Il progetto di programma nazionale di riforma è stato altresì assegnato in sede consultiva a tutte le altre Commissioni. Di queste, le Commissioni I, Affari costituzionali, III, Affari esteri, VI, Finanze, VII, Cultura, IX, Trasporti, X, Attività produttive, XII, Affari sociali e XIII, Agricoltura hanno approvato pareri favorevoli con osservazioni In particolare, la III Commissione ha ribadito la necessità, già espressa dal Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010, che “i Parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo siano istituzionalmente coinvolti nelle procedure del «semestre europeo» e messi in grado di esercitare in tempo utile la propria funzione di indirizzo politico”.

La XIV Commissione non ha invece espresso alcun parere: il Presidente Pescante (PdL), preso atto delle posizioni assunte dagli altri membri della Commissione, ha proposto di non procedere alla deliberazione di rilievi sul progetto, proposta che è stata approvata. Il Presidente ha sottolineato che “la decisione di non procedere all’esame del documento all’ordine del giorno potrà costituire un messaggio utile per far comprendere al Governo – responsabile di un ritardo nella trasmissione del PNR che non appare comprensibile – che quello seguito è un metodo che non può funzionare”.

All’esame di tale documento si è applicato l’art. 124 reg. Cam. (sulle relazioni in materia finanziaria), estendendosi ad esso la procedura sperimentale immaginata successivamente all’entrata in vigore della legge n. 196 del 2009 per lo schema di aggiornamento del programma di stabilità (parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, sui primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità). Si può notare che, ai sensi di tale articolo, l’esame da parte della Commissione competente per il merito deve concludersi entro un mese dalla trasmissione del documento. In tale circostanza, invece, data l’urgenza, la Camera si è espressa in una settimana. Sempre più spesso, infatti, specie quando i tempi delle decisioni sono dettati da fattori esterni, come nel caso di procedimenti di indirizzo nell’ambito dell’Unione europea, e allorché il Governo coinvolga le Camere all’ultimo momento utile, la tempestiva attivazione degli organi parlamentari è condizione necessaria per assicurare un’effettiva partecipazione del Parlamento.

Alessandroa.baroni