La Corte costituzionale, con la sentenza n. 92 del 2011, ha stabilito che la disciplina per istituire nuove scuole dell’infanzia, nuove sezioni della scuola dell’infanzia per stabilirne la composizione spetta alle Regioni e non allo Stato mentre rientra nella competenza statale la disciplina dei criteri per l’istituzione e il funzionamento delle scuole del 1° ciclo. La Corte Costituzionale , con la sentenza n.92, ha in parte accolto due ricorsi con cui Toscana e Piemonte avevano sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta. Toscana e Piemonte lamentavano la lesione di funzioni regionali (art.117 della Costituzione) e il contrasto delle norme impugnate con il principio di leale collaborazione (art.118) per la mancata previsione della necessaria intesa con le Regioni e con il principio di sussidiarieta’. La Consulta, a proposito di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell’infanzia gia’ esistenti, cita una sua precedente sentenza (n. 200 del 2009) secondo cui ”la materia attiene, in materia diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio”. Materia, questa, che spetta al ”legislatore regionale, in quanto non riconducibile all’ambito delle norme generali sull’istruzione”. La lesione delle competenza regionale e’ dimostrata anche dal fatto – scrive il giudice Alfonso Quaranta, redattore della sentenza – che le norme impugnare sono ”chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell’utenza del servizio scolastico nei piccoli Comuni, con una valutazione che non puo’ prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le comunita’ locali di ridotte dimensioni, perche’ insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia”. Secondo la Consulta, dunque, e’ ”del tutto ovvio che spetta alle Regioni, nell’esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta da rilevanti aspetti di competenza regionale, di carattere esclusivo, in tema di servizi sociali, l’adozione di misure volte alla riduzione del disagio di tali particolari utenti del servizio scolastico”. La Corte Costituzionale ha invece ritenuto infondate le censure mosse dalle Regioni ai criteri per le scuole del primo ciclo: tale disposizione – scrivono i giudici – ”puo’ essere ricondotta, per il suo contenuto sostanziale, all’attuazione di disposizioni che questa Corte ha riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme generali sull’istruzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 92/2011: la Consulta interviene sui profili organizzativi della rete scolastica
22.05.2011