Corte Costituzionale, sentenza del 4 aprile 2011, n. 123 – Ancora una illegittimità costituzionale in tema di violazione dell’acceso tramite procedura concorsuale al lavoro pubblico.

20.05.2011

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), per violazione, degli articoli 3, 97 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione.

Limiteremo l’analisi della questione relativamente  all’art. 38, commi 1 e 2,  che prevedono:

–          al comma 1, che le aziende sanitarie locali della Regione Calabria, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedono alla «assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007»;

–          al comma 2, che la Regione «riconosce l’esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d’età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione».

La disposizione al comma 1, prevedendo una «indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato», viola «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione».e viola l’art. 97, comma 3, in quanto nell’ipotesi in esame, si  riscontra “una riserva integrale di posti al personale interno, che viola la natura “aperta” della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico”. La disposizione viola inoltre l’art. 117, terzo comma, Cost. perché si pone in controtendenza rispetto all’obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale.

La disposizione di cui al comma 2 è stata ritenuta parimenti viziata per “gli stessi vizi che inficiano il comma 1”, in quanto attribuisce  rilievo “a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario presso strutture sanitarie (sia pubbliche che private), da soggetti laureati in scienze delle attività motorie e sportive, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le Aziende sanitarie locali della Regione Calabria.”

a cura di Daniela Bolognino