Nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall’art. 56, comma 6, d.lgs. 29 del 1993 (come modificato dall’art. 25, d.lgs. n. 80 del 1998 è stato soppresso dal D.Lgs. n. 378 del 1998, con efficacia retroattiva.
La portata retroattiva di detta disposizione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l’applicabilità anche nel pubblico
impiego dell’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali.
La reggenza dell’ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo ove sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura.
(Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che ha stabilito il concretizzarsi (nella reggenza dell’ufficio in questione) lo svolgimento di mansioni dirigenziali).