Consiglio di Stato Sez. III, Sent., 13-04-2011, n. 2292: "Legittime le modifiche alla regressione tariffaria ed ai criteri di appropriatezza delle prestazioni anche se con effetto retroattivo"

18.05.2011

Con atto notificato il 10 marzo 2010 la Casa di cura G. s.r.l. e le altre indicate in epigrafe hanno appellato la sentenza 24 novembre 2009 n. 11638 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione terza quater, con la quale è stato respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della deliberazione n. 427 del 2006 della Giunta regionale del Lazio, avente ad oggetto il potenziamento dei sistemi di controllo esterno sull’attività ospedaliera e modifica della precedente deliberazione n. 1178 del 2003, nonché, per quanto occorrer possa, della direttiva 29 dicembre 2006 n. 5 dell’Agenzia di sanità pubblica (ASP).

La parte appellante ha premesso che, diversamente dalla precedente disciplina ispirata alla verifica dell’appropriatezza dei ricoveri ed alla trasparenza del controllo, in particolare del campione selezionato, l’impugnata deliberazione è finalizzata esclusivamente al risparmio di spesa di circa 300 milioni di euro nel triennio attraverso il controllo dell’ASL di tutti i ricoveri delle strutture private.

La parte appellante contestava la legittimità di tali atti essenzialmente per violazione di legge e dei principi generali di trasparenza 0 contraddittorio dello “obiettivo di produrre un risparmio di circa 300 milioni nel triennio” dichiarato nel provvedimento regionale; dell’affidamento all’ASP, oltre che del coordinamento delle ASL, del controllo diretto presso gli I.R.C.C.S, l’ospedale Bambin Gesù, i presidi pubblici gestiti dalle ASL, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, permanendo invece il controllo delle ASL presso le sole strutture private; dell’estensione dei controlli al 100% dei casi mediante assunzione di “un campione significativo dell’intera popolazione selezionata” che “offrirà la misura della percentuale complessiva e reale dei ricoveri inappropriati e/o incongrui su cui applicare le sanzioni previste”; dell’abolizione del “collegio dei saggi”, soggetto terzo a cui era conferito il compito di pronunciarsi in caso di discordanze tra i medici revisori e rappresentanti della struttura erogatrice, affidandosi la definizione unilaterale delle discordanze all’assessorato alla sanità, privo del requisito di terzietà ed in carenza di contraddittorio; infine, della modifica retroattiva dei criteri di determinazione dell’appropriatezza dei ricoveri effettuati sin dal 1° gennaio 2006, i quali saranno considerati appropriati solo se con almeno due giornate di degenza appropriate, in luogo di una soltanto.

Ciò posto, la Sezione ha ritenuto l’appello infondato.

A cura di Gabriele Ghirlanda


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