Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 1366 del 3 marzo 2011
AMBIENTE E PAESAGGIO – PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE – INDIVIDUAZIONE DI BENI PAESAGGISTICI AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 42/2004 – APPOSIZIONE DEL VINCOLO SU AREE PIU’ AMPIE RISPETTO A QUELLE GIA’ TUTELATE CON PRECEDENTE VINCOLO ARCHEOLOGICO – LEGITTIMITA’ – PRESUPPOSTI.
Il piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 134, lett. c) del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e e del paesaggio), può direttamente qualificare come beni paesaggistici, tipizzandole e sottoponendole a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione, aree – ulteriori rispetto a quelle dichiarate tali in via amministrativa o ex lege – il cui valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell’art. 136 o per quelli ex lege dall’art. 142, e il cui effetto ricognitivo è quello proprio dei quei vincoli paesaggistici, cui si deve aggiungere un contenuto prescrittivo, posto dal Piano stesso contestualmente alla loro individuazione. Tale qualificazione, in quanto afferente alla dimensione paesaggistica del patrimonio culturale (cfr. art. 1, comma 3, del Codice), presuppone una valutazione specifica, diversa da quella alla base di un vincolo di beneculturale (cfr. art. 1, comma 2, del Codice), qual è un vincolo archeologico. Si tratta piuttosto di una valutazione afferente la qualità dell’ambito paesaggistico archeologicamente contrassegnato, e non dei singoli beni archeologici.
(fattispecie relativa al Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, redatto e approvato prima dell’interveno del d.lgs. n. 63/2008, che ha modificato e integrato in diversi punti le norme della Parte Terza, Titolo I del. d.lgs. n. 42/2004. Le aree controverse sono ubicate nel territorio del Comune di Cagliari, sul colle Tuvixeddu-Tuvumannu, già dichiarate d’interesse archeologico per l’insistenza di manufatti funerari databili dal preistorico sino all’alto medioevo)