Schema di disegno di legge costituzionale in materia di pareggio di bilancio

16.05.2011

Schema di disegno di legge costituzionale in materia di pareggio di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’8 settembre 2011.

In allegato la relazione illustrativa

Articolo 1

1. All’articolo 53 è aggiunto il seguente comma:

La Repubblica, in conformità ai vincoli economici e finanziari che derivano dall’appartenenza all’Unione europea, persegue l’equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le
verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere.

Articolo 2

1. L’articolo 81 è sostituito con il seguente:

Articolo 81 – Il bilancio dello Stato rispetta l’equilibrio delle entrate e delle spese. Non è consentito ricorrere all’indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. La legge di cui all’articolo 53, terzo comma, definisce il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Articolo 3

1. All’articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci.”
b. Al sesto comma, secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole”, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i principi dell’articolo 53, terzo comma”.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.

A cura di Andrea Costa


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