Quali sono le modalità procedurali perché la Camera sollevi conflitti di attribuzione tra poteri davanti alla Corte costituzionale?

15.05.2011

 

a cura di Piero Gambale

 Con una lettera del 1° marzo 2011 i presidenti dei gruppi di maggioranza (PdL, LNP e IR) hanno chiesto al Presidente della Camera di “accertare la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale a tutela delle prerogative della Camera lese dall’operato omissivo della magistratura procedente (Procura della Repubblica e Gip di Milano) nei confronti dell’onorevole Silvio Berlusconi”, dopo che, nella seduta del 3 febbraio 2001, l’Assemblea aveva disposto la restituzione degli atti all’autorità giudiziaria, approvando la proposta in tal senso formulata dalla Giunta per le autorizzazioni. (v. Si può sottoporre al voto dell’Assemblea la proposta della Giunta per le autorizzazioni di restituire gli atti all’autorità giudiziaria per incompetenza dell’organo richiedente? a cura di Maria Lucia Beneveni in www.amministrazioneincammino.it, Sezione Parlamento). Sotto il profilo procedurale, il punto cruciale posto dagli scriventi è il seguente: l’Assemblea deve in ogni caso essere investita dell’esame di una proposta dell’Ufficio di Presidenza, non solo ove questa sia favorevole all’elevazione del conflitto, ma anche nel caso in cui l’orientamento dell’Ufficio di Presidenza risulti essere negativo?

Alla luce di queste premesse, e acquisito sul punto, come da prassi, il parere (a maggioranza) della Giunta per le autorizzazioni – favorevole a che la Camera elevi un conflitto d’attribuzioni nei confronti dell’Autorità giudiziaria di Milano, per lesione delle attribuzioni ex art. 96 – la questione è stata affrontata, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, in sede di Giunta per il regolamento, nelle sedute del 24 e del 29 marzo 2011.

Il Presidente ha ricordato come, in assenza di una disciplina scritta (nel regolamento della Camera) relativa alla procedura di esame e deliberazione dei conflitti di attribuzione, la materia sia regolata dalla prassi, che affida ad organi distinti funzioni diverse. In particolare: a) istruttoria all’Ufficio di Presidenza; b) consultiva alla Giunta competente per materia; c) decisoria all’Assemblea. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dell’Assemblea, nello specifico, si distinguono i casi in cui il conflitto di attribuzione è elevato da altro potere dello Stato rispetto a quelli nei quali è la Camera a decidere se elevare un conflitto. Nel primo caso – ricorda la Presidenza – l’Assemblea è sempre stata chiamata a deliberare sulla proposta dell’Ufficio di Presidenza, nel secondo l’Ufficio di Presidenza ha operato come un “filtro”, sicchè la sua valutazione negativa ha fatto sì che la questione non fosse sottoposta all’Assemblea (si ricordano tre casi: Faggiano-Sardelli; D’Elia, Mancini).  Si ricorda poi quale procedura si segue in Aula – vale a dire, quella prevista dall’art.41 del regolamento della Camera, senza possibilità di presentare emendamenti e ordini del giorno – e che, al Senato, la disciplina procedurale è parzialmente diversa, con il ruolo referente affidato alla Giunta delle elezioni.

Ad avviso del Presidente, il caso di specie si distingue dai tre precedenti casi di valutazione negativa dell’Ufficio di Presidenza per il fatto di essere stato preceduto da una deliberazione dell’Assemblea in ordine alla restituzione all’autorità giudiziaria degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione all’esecuzione di una perquisizione domiciliare e per la circostanza che l’Ufficio di Presidenza, in quelle occasioni, aveva deliberato all’unanimità o comunque a larghissima maggioranza. Nella situazione attuale, invece, la composizione dell’Ufficio di Presidenza presenta una sottorappresentanza dei Gruppi di maggioranza in ragione del fatto che non opera, nella sua composizione, il principio della proporzionalità, bensì quello della rappresentanza di tutti i Gruppi e dell’elezione dei componenti con il sistema del voto limitato.

Nel seguito dell’esame della questione (svoltosi anche nella successiva seduta della Giunta per il regolamento del 29 marzo 2011), dopo gli interventi, tra gli altri, degli onorevoli Calderisi (PdL),  Bressa (PD) e Antonio Leone (PdL), il Presidente affida l’incarico come relatori ai deputati  Bressa (PD) e Antonio Leone (PdL) al fine di presentare una proposta  di “codificazione” della procedura per l’elevazione di conflitti di attribuzione.

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 5 aprile 2011, il Presidente, nel ricordare che la questione è stata esaminata dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 30 marzo 2011 e che in quella sede era stato deciso che,  qualunque fossero state le conclusioni dell’Ufficio di Presidenza, l’Assemblea sarebbe stata comunque chiamata a pronunciarsi sulla questione, segnala che, in seno all’Ufficio di Presidenza, in presenza di una situazione di parità di voti, non è emerso un orientamento maggioritario, né favorevole né contrario, alla proposta di elevazione del conflitto; per questa ragione l’Aula, secondo quanto chiarito in quella sede, è stata chiamata a deliberare direttamente sulla richiesta avanzata dagli onorevoli Cicchitto (PdL), Reguzzoni (LNP) e Sardelli (IR) di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

 

 

Alessandroa.baroni