Quali poteri di intervento ha il Presidente del Senato al fine di garantire la composizione proporzionale delle Commissioni parlamentari?

15.05.2011

 

a cura di Cristina Fasone

Nella seduta della Giunta per il regolamento del Senato dell’11 ottobre 2011 si è discusso della questione della garanzia da parte del Presidente di Assemblea della composizione proporzionale delle Commissioni, ai sensi dell’art. 21, comma 3 reg. Sen., giungendo infine all’approvazione all’unanimità di un parere in proposito.

La convocazione della Giunta era stata sollecitata dai senatori Gasparri e Quagliariello, i quali, con lettera del 4 aprile 2011 indirizzata alla Presidenza, avevano evidenziato come all’interno della 1ª Commissione, Affari costituzionali, si riscontrasse da alcuni mesi (dopo il cambiamento della coalizione di governo e la nascita di nuovi Gruppi) una violazione del principio di proporzionalità nei rapporti di forza tra Gruppi in seno a tale collegio ristretto rispetto all’Assemblea. In questa Commissione, infatti, sedevano tredici senatori di maggioranza e quattordici di opposizione.

Nel parere della Giunta dell’11 ottobre è stato chiarito innanzitutto il senso del disposto di cui all’art. 21 del regolamento del Senato. In particolare, del comma 1, che introduce in capo ai Gruppi, da una parte, un “obbligo” di designazione dei propri rappresentanti presso le Commissioni (in ragione di un rappresentante ogni tredici iscritti), e dall’altra, una “facoltà” in ordine alla scelta dei nominativi dei senatori: tale ultima previsione (relativa alla facoltà dei gruppi), a giudizio del Presidente del Senato, deve interpretarsi nel senso di non lasciargli alcun margine discrezionale di intervento. Il successivo comma 2 dell’art. 21 reg. Sen., invece, facendo leva sul principio di rappresentatività dei Gruppi in Commissione, consente anche alle formazioni politiche aventi meno di tredici iscritti (quante sono le Commissioni permanenti del Senato, esclusa la 14ª, Politiche dell’Unione europea, che è composta di diritto di senatori membri anche di altre Commissioni) di essere rappresentati in tutte le Commissioni.

In questo quadro, la questione maggiormente problematica si è posta con riferimento ai senatori che non sono risultati assegnati dopo l’iniziale ripartizione stabilita dall’art. 21, comma 1 reg. Sen., ossia i c.d. senatori “eccedentari”, i quali sono concentrati per i gruppi di opposizione per lo più all’interno della 1ª Commissione. Di questi, l’art. 21, comma 3, reg. Sen. prevede di norma l’assegnazione tra le Commissioni da parte del Presidente di Assemblea, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, “per quanto possibile”, la proporzione tra tutti i Gruppi.

Finora, come osservato dal Presidente Schifani, il Presidente si è limitato a svolgere a tal riguardo un ruolo di moral suasion attraverso l’invito ai Presidenti dei Gruppi interessati a ricercare soluzioni ragionevoli e condivise. Il parere adottato dalla Giunta, invece, sancisce un nuovo orientamento, considerato il persistere della discrasia tra principio affermato nel disposto regolamentare e composizione della 1ª Commissione.

Non solo si ribadisce che nella distribuzione dei senatori “eccedentari” si deve osservare il principio di proporzionalità tra Gruppi e che rispetto al Gruppo misto e ai Gruppi “trasversali”, formati sia da senatori di maggioranza che di opposizione, bisogna “garantire l’equilibrata distribuzione dei componenti di ciascun Gruppo in Commissione”, ma, soprattutto: 1) si riconosce al Presidente di Assemblea il potere di procedere in prima battuta alla distribuzione dei senatori “eccedentari”, dopo aver valutato le proposte dei Gruppi e salva restando la facoltà per questi ultimi di formulare proposte alternative entro la successiva riunione della Commissione interessata; 2) si conferisce al Presidente del Senato il potere di operare una nuova distribuzione dei senatori “eccedentari” (con le modalità che si sono viste al punto 1), qualora si siano prodotte modificazioni nel numero e nella composizione dei Gruppi.

L’indirizzo espresso nel parere contribuisce ad avvicinare la posizione del Senato in proposito a quella della Camera dei deputati, dove, a partire dalla XIII legislatura, la giurisprudenza formatasi presso questo ramo del Parlamento ha consentito al Presidente di Assemblea di intervenire direttamente per introdurre correttivi alla composizione delle Commissioni a fronte dell’inerzia dei gruppi.

Alessandroa.baroni