Il calendario dei lavori predisposto dal Presidente può essere modificato in Assemblea attraverso l’approvazione di una richiesta di inversione dell’ordine del giorno?

15.05.2011

 a cura di Piero Gambale

 Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 27 aprile 2011, sulla richiesta avanzata dall’onorevole Casini (UdC) di inversione dell’ordine del giorno in modo da passare direttamente all’esame del punto n. 10, recante il seguito della discussione della proposta di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350-A ed abb.), interviene contro, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento della Camera, l’onorevole Franceschini (PD). Egli sottolinea come lo  strumento dell’inversione dell’ordine del giorno debba essere usato con molta cautela, soprattutto nel momento in cui, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, non si raggiunga il quorum previsto dal regolamento per l’adozione del calendario dei lavori e, conseguentemente, il Presidente sia chiamato a predisporne la struttura. In questo caso, infatti, il rischio è quello che una pronuncia dell’Assemblea finisca per stravolgere quanto stabilito dal Presidente, anche in esito alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

L’onorevole Cicchitto (PdL), intervenendo a favore, sottolinea come l’esigenza di esame del c.d. “testamento biologico”, non emersa in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, viene riproposta in Assemblea attraverso una richiesta dell’opposizione.

La Presidenza mette ai voti la richiesta di passare direttamente al punto n. 10 dell’ordine del giorno, che viene approvata. Precisa inoltre che nell’ordine del giorno della seduta successiva il primo  punto all’esame è il Documento di economia e finanza (DEF) e solo successivamente il seguito dell’esame degli argomenti previsti per la giornata di mercoledì 27 e non conclusi. Ciò corrisponde a una scelta esplicitata in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo per garantire che la deliberazione dell’Assemblea sul DEF possa avvenire entro il 30 aprile, cioè in tempi compatibili con il termine per la presentazione nelle sedi europee del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, i cui schemi sono contenuti nelle sezioni I e III del Documento.

L’onorevole Giachetti sottolinea come, in quest’ultimo caso (esame del DEF), la decisione assunta dal combinato Conferenza dei presidenti di gruppo-Presidente impedisca, contrariamente a quanto avvenuto poco prima, di invertire l’ordine del giorno. La Presidenza ricorda che i vincoli temporali discendono dalla tempistica scandita a livello di Unione europea per l’esame dei documenti di bilancio.

 

 

 

Alessandroa.baroni