Corte costituzionale, 20 luglio 2011, n. 246
Norme impugnate e parametri di riferimento
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con due distinte ordinanze del 3 e del 10 dicembre del 2010 (rispettivamente r.o. n. 37 e n. 36 del 2011), solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo.
Entrambe le ordinanze di rimessione sollevano la questione in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost.
La disposizione censurata prevede un meccanismo di cessazione anticipata del rapporto di ufficio, quale effetto automatico del mutamento di governo (c.d. spoils system), che è applicabile ad incarichi dirigenziali, anche non apicali, conferiti “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione” (art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001) e che, sotto il profilo dell’efficacia nel tempo, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di Governo.
Argomentazioni della Corte
La Corte, nel ricordare la consolidata giurisprudenza, ribadisce l’illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di “funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico” (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e n. 351 del 2008 e n. 103 e n. 104 del 2007), anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni (sentenze n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008).
La Corte, con la sentenza n. 81 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un meccanismo di spoils system transitorio che è del tutto analogo, anche sotto il profilo soggettivo, a quello previsto, a regime, dalla disposizione oggetto del presente esame. La norma censurata, infatti, si differenzia, rispetto alla disciplina già dichiarata illegittima, per il solo fatto che la prima introduce un meccanismo di spoils system a regime anziché transitorio. Ma tale differenza, che attiene all’efficacia nel tempo della norma, non può indurre ad una diversa conclusione in punto di legittimità costituzionale, come è stato precisato con la sentenza n. 124 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione ora censurata (art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001) nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis del medesimo art. 19, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
In quest’ultima pronuncia, infatti, la Corte ha stabilito che “se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l’operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni”.
Decisione della Corte
La Corte costituzionale, anche sulla base dei principi espressi nella sentenza n. 81 del 2010, dichiara l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.