Corte costituzionale, 7 giugno 2011, n. 174
Norme impugnate e parametri di riferimento
Il presente giudizio ha ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dalla Corte Suprema di cassazione, Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, la quale ha disposto il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria circa le disposizioni già individuate come “Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare” sulle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 8, d.l. 31/3/2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75”.
Argomentazioni della Corte
Le norme oggetto del quesito referendario, dichiarato ammissibile dalla Corte con la sentenza n. 28 del 2011, risultano modificate dall’intervento legislativo sopra richiamato. In particolare, l’art. 5, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, pur abrogando tutte le disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria, non esclude, a priori, che in futuro si possa riconsiderare l’utilizzo dell’energia nucleare.
Dunque, l’Ufficio centrale per il referendum ha trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del citato art. 5, ritenendoli “in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, dando luogo ad una politica flessibile dell’energia, che include e non esclude anche nei tempi più prossimi, la produzione di energia a mezzo di centrali nucleari e vanifica nell’attuale e in modo totale il fine abrogativo della proposta referendaria”.
La Corte, in questa sede, ha il compito di valutare se non sussistano eventuali ulteriori ragioni d’inammissibilità rispetto all’art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48 del 1981, n. 137 del 1993). In tal senso, la Corte conferma che “anche l’attuale quesito non viola i limiti stabiliti dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione”.
Inoltre, le disposizioni di cui si propone l’abrogazione, ovvero l’art. 5, commi 1 e 8, risultano, a giudizio della Corte, riflettere una volontà politica di non rinunciare completamente all’energia nucleare e ció, quindi, in palese contraddizione con l’intento perseguito dall’originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l’abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010.
Decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.