Corte costituzionale, 4 luglio 2011, n. 213 – Sul rilascio delle concessioni

07.05.2011

Corte costituzionale, 4 luglio 2011, n. 213

Norme impugnate e parametri di riferimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei riguardi: dell’art. 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), dell’art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni) e degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo).

Le norme impugnate dal ricorrente, nel prevedere la possibilità di prorogare automaticamente le concessioni demaniali marittime in corso, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, commi 1 e 2, Cost.

Argomentazioni della Corte

La Corte, innanzitutto, rileva che la materia oggetto del giudizio, ovvero il rilascio (e la proroga) delle concessioni su beni demaniali marittimi, investe diversi ordinamenti – statale, regionale e sovranazionale.

In particolare, il legislatore nazionale ha stabilito, all’art. 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009, le modalità di accesso alle concessioni da parte degli operatori economici.

La norma appena citata, come ricordato dalla Corte, è stata emanata a seguito della procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario e ostacolare, così, l’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici nel settore.

La Corte, dopo aver individuato il quadro normativo di riferimento, esamina le singole norme censurate. L’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, nel attribuire al solo titolare della concessione la possibilità di ottenere la proroga, si pone in violazione con l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo, dunque, determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti (sentenza n. 180 del 2010).

L’art. 4, comma 2, della medesima legge regionale n. 7 del 2010, prevede che i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali vengano determinati, con deliberazione della Giunta regionale, previo intesa Stato-Regioni; pertanto, secondo la Corte, senza ledere alcuna competenza legislativa statale.

L’art. 5, comma 1, della legge Regione Veneto n. 13, nel prendere in considerazione le concessioni in corso e quelle oggetto di domanda di rinnovo alla data di entrata in vigore della legge regionale, cioè il 19 febbraio 2010, si colloca in un momento temporale diverso e successivo rispetto a quello indicato dalla norma statale, ovvero il 30 dicembre 2009; ponendo così violazione con essa.

L’art. 5, commi 2 e 3, dispongono che “il titolare di una concessione (…), che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia acquistato attrezzature per un determinato importo, possa richiedere la modifica della durata della concessione (…)  per un periodo che varia da sei a venti anni”. La Corte, pertanto, considera tale previsione, allo stessa stregua della legge regionale delle Marche, in violazione dell’art. 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009 e, conseguentemente, dell’art. 117, primo comma, Cost.

Infine, gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2010. Secondo la Corte, per l’art. 1, “valgono le considerazioni espresse in riferimento all’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010”.

L’art. 2, pur disciplinando nuove concessioni e, quindi, non disponendo alcuna proroga o modifica di quelle in corso, si pone in contrasto con la Costituzione in quanto “il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l’accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (…).”

Decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo); 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni); 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo).

Luca Di Donato