Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la regione Lazio – sentenza del 13 giugno 2011, 906 – responsabilità erariale del dirigente ASL – svolgimento di mansioni superiori – mancato controllo

06.05.2011

In tema di mansioni del dipendente pubblico, l’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, prevedeva che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti . 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. …”.

In base a tale disposizione l’assegnazione a mansioni superiori in difformità da quanto previsto dalla normativa (sebbene in via temporanea) ed il mancato controllo che nelle strutture presso le quali i dipendenti sono stati assegnati  svolgano le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, costituisce colpa grave e determina la responsabilità del direttore sanitario dell’ASL.

 Emerge dunque sia la responsabilità del dirigente che ha assegnato il dipendente a mansioni superiori che la responsabilità dei dirigenti a capo dei servizi che hanno consentito lo svolgimento delle suddette mansioni superiori.

Testo su: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_906_2011_lazio.pdf

a cura di Daniela Bolognino