Corte costituzionale, 23 marzo 2011, n. 106 – L’obbligo di copertura finanziaria per le leggi regionali

06.05.2011

Corte costituzionale 23 marzo 2011, n. 106

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Veneto

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) e, in particolare, dell’art. 2 della legge regionale citata, nonchè delle “disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse”, per violazione degli articolo 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte, innanzitutto, esamina l’intero provvedimento in esame e, in particolare, l’art. 2, comma 1, il quale stabilisce che le aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) nonchè le aziende ospedaliere – universitarie integrate e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) prevedono l’istituzione di due strutture complesse.

Tale disposizione violerebbe l’obbligo di copertura finanziaria e, quindi, l’art. 81 Cost., quarto comma.

Argomentazioni della Corte:

 

La Corte richiama preliminarmente alcuni concetti espressi in giurisprudenza: in primo luogo, l’applicazione alle Regioni dell’obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative (sentenze nn. 141 e 100 del 2010, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007), e così viene precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza ed equilibrio del bilancio, ai sensi dell’art. 81 Cost.; in secondo luogo, la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s’intende effettuare (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

La Corte, ripercorrendo le disposizioni contenuto nell’art. 2, comma 1, in base al quale si prevede l’istituzione di due “strutture complesse”, rileva l’assenza di indicazioni circa il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, senza che, inoltre, sia stabilito che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi supportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti al fine di renderlo operativo.

Dunque, la Corte, sulla base di tali considerazioni, afferma che la legge della Regione Veneto n. 17 del 2010, non è conforme al principio di copertura finanziaria e, quindi, al disposto del citato precetto costituzionale.

Decisione della Corte:

                                                  

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 per la violazione dell’art. 81 Cost., quarto comma.

Luca Di Donato