Corte costituzionale 21 marzo 2011, n. 96 – Sull'insindacabilità dei parlamentari-ministri

06.05.2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, avverso il Senato della Repubblica.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, ha sollevato conflitto di attribuzione che ha per oggetto la deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 10) con cui è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi, nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, in relazione delle quali pende un procedimento penale per diffamazione aggravata.

Argomentazioni della Corte:

 

La Corte richiama preliminarmente la giurisprudenza in materia di insindacabilità delle dichiarazioni rese dai parlamentari (sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000 ) in base alla quale, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un deputato e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68 Cost., primo comma – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio dell’attività parlamentare.

Nel caso in esame, la Corte rileva che il solo atto parlamentare riferibile al senatore e richiamato dalla difesa del Senato, è la proposta dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia, nella quale si nota l’assoluta mancanza di corrispondenza di significato con le dichiarazioni oggetto del procedimento. Dunque, in altri termini, fa difetto, nella presente fattispecie, il nesso funzione tra le affermazioni formulate da parlamentare nell’articolo di stampa e l’atto compiuto in sede parlamentare.

La Corte, in tal senso, ribadisce che il mero riferimento all’attività parlamentare o comunque all’inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione (tra le altre, sentenze n. 301 del 2010, n. 330 e n. 135 del 2008, n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007).

Decisione della Corte:

La Corte dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Lino Iannuzzi, senatore all’epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68 Cost., prima comma e, pertanto, annulla la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 10).

Luca Di Donato