Corte costituzionale, 9 febbraio 2011, n. 41
Giudizio di legittimità in via incidentale sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione. In particolare, sarebbe violato il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché gli artt. 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione.
Argomentazioni della Corte:
La Corte, premesso che sono ammissibili sia le norme di interpretazione autentica sia le norme innovative con efficacia retroattiva, purché rispettino il criterio di ragionevolezza, ricostruisce la ratio dell’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata.
Con tale intervento si è, infatti, inteso definire un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti per gli anni 2007-2009, con la conseguenza che le graduatorie permanenti sono state trasformare in graduatorie ad esaurimento.
Inserendosi in tale previsione, la norma impugnata ha previsto che, nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie per i bienni 2007-2008 e 2008-2009, è consentito ottenere il trasferimento da una graduatoria provinciale all’altra solo collocandosi “in coda” alla nuova graduatoria prescelta. Diversamente, a decorrere dagli aggiornamenti delle graduatorie dei bienni 2011-2012 e 2012-2013, tale collocamento avverrà solo “a pettine”, ovvero con il riconoscimento del punteggio pregresso.
Secondo il giudice, questa opzione legislativa non può essere ricondotta alla tipologia delle leggi di interpretazione autentica, in quanto introduttiva di una disciplina eccentrica rispetto alla regola dell’inserimento a pettine dei docenti nelle graduatorie, che costituisce la regola ordinamentale prescelta in via generale dal legislatore. Ne deriva il totale sacrificio del principio del merito quale fondamento della procedura di reclutamento dei docenti.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 -ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante “Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”.