Comunicazione della Commissione. GUUE C11/01 del 14 gennaio 2011

01.05.2011

Comunicazione della Commissione sugli accordi cooperazioneLa Commissione europea ha emanato una comunicazione recante “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”. Tale documento sostituisce le linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, pubblicate dalla Commissione nel 2001.

Ai sensi dell’art. 1 della succitata comunicazione, le linee direttrici delineano i principi, da applicare per la valutazione ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli accordi di imprese, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate per quanto riguarda le cooperazioni orizzontali. Viene definita cooperazione di “natura orizzontale” se l’accordo viene concluso tra concorrenti effettivi o potenziali. Inoltre, tali linee direttrici coprono anche gli accordi di cooperazione orizzontale tra imprese non concorrenti, ad esempio tra due imprese operanti negli stessi mercati del prodotto, ma in mercati geografici diversi senza essere concorrenti potenziali.

Ebbene, l’articolo 20 della Comunicazione prescrive che la valutazione, a norma dell’articolo 101, consta di due fasi: la prima, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, consiste nel valutare se un accordo tra imprese, che possa pregiudicare gli scambi tra Stati membri, abbia un oggetto anticoncorrenziale o effetti restrittivi sulla concorrenza, effettivi o potenziali; la seconda fase, a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, che interviene solo qualora si ritenga che un accordo possa restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, consiste nel determinare i benefici per la concorrenza prodotti dall’accordo in questione e nel valutare se tali effetti favorevoli superino gli effetti restrittivi. La valutazione comparata degli effetti restrittivi e degli effetti favorevoli per la concorrenza è condotta esclusivamente nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 3. A norma dell’articolo 101, paragrafo 2, nel caso gli effetti favorevoli non prevalgano sulla restrizione della concorrenza, l’accordo sarà automaticamente nullo.

La richiamata procedura di valutazione si ritiene fondamentale in quanto comune è l’utilizzo degli accordi orizzontali di cooperazione, peraltro, incoraggiato dalle autorità pubbliche: essi possono avere ad oggetto la ricerca e lo sviluppo, accordi di produzione, compresi gli accordi di subfornitura e di specializzazione, accordi di acquisto, accordi di commercializzazione, accordi di normazione tecnica, compresi i contratti tipo e lo scambio di informazioni.

Il testo del documento de quo fornisce, pertanto, una serie di criteri intesi a supportare le imprese nel valutare la compatibilità dei singoli accordi di cooperazione con il dettato dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tuttavia, i suddetti criteri non vogliono costituire una sorta di “elenco di controllo” da applicare in maniera meccanica. Ciascun caso, infatti, deve essere valutato sulla base degli elementi fattuali che lo contraddistinguono dando luogo ad un’applicazione flessibile delle linee direttrici de quibus.

A cura di Ileana Boccuzzi


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