Le autoscuole e l’Antitrust: no alle barriere all’ingresso per i nuovi operatori

30.05.2010

L’Autorità ha segnalato al Parlamento e al Governo la portata anticoncorrenziale di alcune norme contenute nel codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120) e nelle bozze di alcuni regolamenti ministeriali. In particolare, secondo l’Autorità obbligare chi vuole aprire un’autoscuola a dotarsi di tutti gli automezzi necessari (autovetture, motocicli, autocarri, autobus) per l’istruzione di guida rappresenta una ingiustificata barriera all’ingresso. Per i nuovi operatori, infatti, sarebbe difficile entrare nel mercato, poiché dovrebbero sostenere dei costi elevati per l’acquisto di tutti i mezzi. Un’ulteriore barriera all’entrata, per chi intende avviare una nuova attività nel settore, è rappresentata dalle riscontrate difficoltà ad entrare nei Consorzi d’imprese già costituiti al fine di dividere i costi di gestione e di acquisto degli automezzi. Il settore dei servizi, ricorda l’Autorità, è stato liberalizzato sia dalle norme nazionali che da quelle comunitarie. L’Antitrust esprime dubbi anche sulle bozze di regolamento in preparazione presso il Ministero delle Infrastrutture. Trattasi, in particolare, di previsioni contenute in una bozza di regolamento (da approvare tramite decreto del Ministro) che elimina la possibilità per le autoscuole di limitare la propria attività solo alla preparazione per il conseguimento delle patenti A e B e le obbliga a dotarsi di locali ed attrezzature specificamente identificate; di una bozza di regolamento (da approvare tramite decreto del Ministro) relativa ai corsi di formazione propedeutici all’esame di abilitazione all’insegnamento nelle autoscuole;di una bozza di provvedimento (da approvare tramite decreto del Presidente della Repubblica) che stabilisce che l’esperienza biennale dei docenti di autoscuola si possa conseguire solo comprovando almeno 24 mesi di esperienza lavorativa presso una o più autoscuole. Per quanto riguarda la composizione relativa alla commissione per l’abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuola, al fine di garantirne la terzietà, è essenziale secondo l’Autorità che l’esperto nelle materie d’esame designato dalla Regione non sia scelto fra le ‘associazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative in ambito nazionale’. Ugualmente restrittivo della concorrenza appare l’obbligo per l’aspirante titolare di autoscuola di svolgere un ‘tirocinio’ di almeno 24 mesi in una o più autoscuole (cioè presso i concorrenti). Ingiustificato, infine, appare l’obbligo di dotarsi di locali e di attrezzature specificatamente indicate nel regolamento sia in termini di dimensioni che di arredamento.

a cura di Rocco Cifarelli


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