Ricorsi delle Regioni alla Corte Costituzionale sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali dettata dall’articolo 15 della legge 116/2009

29.05.2010

Presentati alla Corte Costituzionale, dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Piemonte i ricorsi – rispettivamente 6/2010 (in GU del 24/02/2010, n. 8); 10/2010 (in GU del 3/03/2010, n. 9); 12/2010; 13/2010; 14/2010; 15/2010 e 16/2010 (tutti in GU del 10/03/2010, n. 10) – contro l’art. 15 della l. 20 novembre 2009, n. 166, disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con i quali si lamenta la violazione dell’autonomia regionale e degli Enti locali e la violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni.


Regione Puglia (Reg. ric. n. 6 del 2010 pubbl. su G.U. del 24/02/2010 n. 8 )

Oggetto: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Disciplina della scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento dello stesso, al dichiarato fine di adeguamento alle norme comunitarie – Previsione quali forme ordinarie di gestione, che non necessitano di motivazione, dell’affidamento in concessione a terzi e dell’affidamento a società mista (c.d. esternalizzazioni) – Possibilità dell’affidamento “in house” ai soli casi espressi in via di eccezione – Lamentata limitazione della potestà legislativa regionale, eccedente la stessa disciplina comunitaria in materia di concorrenza, di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell’ente e di gestire in proprio i servizi pubblici – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata violazione dell’autonomia regionale e degli enti locali, violazione della competenza legislativa concorrente della Regione nelle materie coinvolte.


Testo del ricorso 6_2010



Regione Toscana (Reg. ric. n. 10 del 2010 pubbl. su G.U. del 03/03/2010 n. 9)

Oggetto: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Disciplina della scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento dello stesso, al dichiarato fine di adeguamento alle norme comunitarie – Previsione quali forme ordinarie di gestione, che non necessitano di motivazione, dell’affidamento in concessione a terzi e dell’affidamento a società mista (c.d. esternalizzazioni) – Possibilità dell’affidamento “in house” ai soli casi espressi in via di eccezione e con motivazione – Previsione di puntuale e dettagliato regime transitorio – Lamentato disfavore per le modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una società a totale partecipazione pubblica, ancorché sussistano i requisiti indicati dall’ordinamento comunitario e al di fuori di esigenze di regolazione del mercato e di tutela della concorrenza – Ricorso della Regione Toscana – Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva della Regione nella materia dei servizi pubblici locali, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, contrasto con il diritto comunitario.


Testo del ricorso 10_2010

 

 

Regione Liguria (Reg. ric. n. 12 del 2010 pubbl. su G.U. del 10/03/2010 n. 10)

Oggetto: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Disciplina della scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento dello stesso, al dichiarato fine di adeguamento alle norme comunitarie – Previsione quali forme ordinarie di gestione, che non necessitano di motivazione, dell’affidamento in concessione a terzi e dell’affidamento a società mista (c.d. esternalizzazioni) – Possibilità dell’affidamento “in house” ai soli casi espressi in via di eccezione – Previsione di puntuale e dettagliato regime transitorio con imposizione agli enti territoriali di cedere quote societarie ai privati – Lamentata insussistenza di normativa comunitaria limitativa del diritto di ogni amministrazione di erogare direttamente i servizi pubblici, preclusione dello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali, indebita privatizzazione delle risorse pubbliche erroneamente fondata sul principio della tutela della concorrenza – Ricorso della Regione Liguria – Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle materie residuali dei servizi pubblici locali e dell’organizzazione degli enti locali, violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, contrasto con il diritto comunitario.


Testo del ricorso 12_2010



Regione Emilia Romagna (Reg. ric. n. 13 del 2010 pubbl. su G.U. del 10/03/2010 n. 10)

Oggetto: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Disciplina della scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento dello stesso, al dichiarato fine di adeguamento alle norme comunitarie – Previsione quali forme ordinarie di gestione, che non necessitano di motivazione, dell’affidamento in concessione a terzi e dell’affidamento a società mista (c.d. esternalizzazioni) – Possibilità dell’affidamento “in house” ai soli casi espressi in via di eccezione – Previsione di regolamento governativo – Previsione di puntuale e dettagliato regime transitorio con imposizione agli enti territoriali di vincoli in violazione del principio di tutela dell’affidamento connesso alla responsabilità regionale – Lamentata insussistenza di normativa comunitaria limitativa del diritto di ogni amministrazione di erogare direttamente i servizi pubblici, preclusione dello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali, indebita privatizzazione delle risorse pubbliche erroneamente fondata sul principio della tutela della concorrenza – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle materie residuali dei servizi pubblici locali e dell’organizzazione degli enti locali, lesione dell’autonomia finanziaria regionale, violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, contrasto con il diritto comunitario.


Testo del ricorso 13_2010


Regione Umbria (Reg. ric. n. 14 del 2010 pubbl. su G.U. del 10/03/2010 n. 10)

Oggetto: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Disciplina della scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento dello stesso, al dichiarato fine di adeguamento alle norme comunitarie – Previsione quali forme ordinarie di gestione, che non necessitano di motivazione, dell’affidamento in concessione a terzi e dell’affidamento a società mista (c.d. esternalizzazioni) – Possibilità dell’affidamento “in house” ai soli casi espressi in via di eccezione – Previsione di puntuale e dettagliato regime transitorio con imposizione agli enti territoriali di cedere quote societarie ai privati – Lamentata insussistenza di normativa comunitaria limitativa del diritto di ogni amministrazione di erogare direttamente i servizi pubblici, preclusione dello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali, indebita privatizzazione delle risorse pubbliche erroneamente fondata sul principio della tutela della concorrenza, e, in subordine, limitazione della potestà regionale attraverso norme di dettaglio – Ricorso della Regione Umbria – Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle materie residuali dei servizi pubblici locali e dell’organizzazione degli enti locali, violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, contrasto con il diritto comunitario, lesione dell’autonomia finanziaria degli enti locali.


Testo del Ricorso 14_2010


Regione Marche (Reg. ric. n. 15 del 2010 pubbl. su G.U. del 10/03/2010 n. 10)

Oggetto: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Disciplina della scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento dello stesso, al dichiarato fine di adeguamento alle norme comunitarie – Previsione quali forme ordinarie di gestione, che non necessitano di motivazione, dell’affidamento in concessione a terzi e dell’affidamento a società mista (c.d. esternalizzazioni) – Possibilità dell’affidamento “in house” ai soli casi espressi in via di eccezione – Applicazione necessaria di tale disciplina al servizio idrico integrato – Ritenuta impossibilità di qualificare il servizio idrico della Regione come servizio a rilevanza economica, e conseguente spettanza del servizio medesimo alla potestà regolamentare dell’Autorità d’ambito o, in subordine, alla potestà legislativa residuale della Regione – Estremo dettaglio della disciplina transitoria – Lamentato svuotamento della proprietà pubblica del demanio idrico regionale e locale – Contrasto con il diritto comunitario che consentirebbe libertà di scelta del modello per la conformazione dei servizi di interesse generale – Ricorso della Regione Marche – Denunciata violazione della competenza legislativa della Regione nella materia residuale dei servizi pubblici locali e della potestà regolamentare degli enti locali, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, violazione del patrimonio pubblico regionale e locale, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie – Richiesta di eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE.


Testo del ricorso 15_2010


Regione Piemonte (Reg. ric. n. 16 del 2010 pubbl. su G.U. del 10/03/2010 n. 10)

Oggetto: Enti locali – Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Disciplina della scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure di affidamento dello stesso, al dichiarato fine di adeguamento alle norme comunitarie – Previsione quali forme ordinarie di gestione, che non necessitano di motivazione, dell’affidamento in concessione a terzi e dell’affidamento a società mista (c.d. esternalizzazioni) – Possibilità dell’affidamento “in house” ai soli casi espressi in via di eccezione – Previsione di puntuale e dettagliato regime transitorio con imposizione agli enti territoriali di cedere quote societarie ai privati – Applicazione necessaria della disciplina anche al servizio idrico integrato – Lamentata insussistenza di normativa comunitaria limitativa del diritto di ogni amministrazione di erogare direttamente i servizi pubblici, indebita limitazione della autonomia regionale e degli enti locali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali, indebita previsione di disciplina puntuale e dettagliata, indebita disposizione e svalutazione del patrimonio degli enti locali – Ricorso della Regione Piemonte – Denunciata violazione dell’autonomia regionale e degli enti locali, violazione della competenza legislativa regionale, violazione dei principi di autorganizzazione e di buon andamento dell’amministrazione, di autonomia normativa nella disciplina delle funzioni, di ragionevolezza, di proporzionalità ed adeguatezza, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie.


Testo del ricorso 16_2010

a cura di Luigi Alla


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