Corte Costituzionale, sentenza 4 febbraio 2010, n. 29 in tema di riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di servizio idrico integrato

29.05.2010

Deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l’articolo 28, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, il quale prevede che «La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, […] alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all’art. 30 della regolazione tariffaria. […]».

Tale previsione, nella misura in cui attribuisce alla Regione il compito di determinazione della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato, si pone in contrasto con l’interposta legislazione nazionale intesa a garantire l’uniforme metodologia tariffaria e determina una lesione delle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio (Stato, CO.VI.RI. ed AATO).

Dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume, infatti, che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con particolare riferimento alla competenza statale in tema di tutela della concorrenza, la Corte rileva altresì che, in base a quanto previsto dalla legislazione statale, quanto «alla determinazione della tariffa provvede l’Autorità d’àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante» (cons. in diritto 2.1).


Del pari, costituzionalmente illegittimo, deve altresì ritenersi l’art. 28, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 riguardante il computo, nella tariffa, del costo di funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la Regione Emilia-Romagna per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato. L’impugnata disposizione della legge regionale – nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 – attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, così da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l’uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa.

Anche tale previsione regionale, nella misura in cui prevede l’avvalimento da parte della Regione di una struttura organizzativa con costo di funzionamento a carico delle tariffe dei servizi regolati, è idonea, di fatto, ad introduzione una nuova componente di costo nella determinazione della tariffa e si pone pertanto in contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l’uniforme metodologia tariffaria a livello nazionale.

L’uniforme metodologia tariffaria, adottata con l’interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d’àmbito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.

Testo della sentenza

a cura di Luigi Alla


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