In quali casi è previsto il divieto di svolgimento contestuale delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni?

28.05.2010

Nella seduta antimeridiana del 24 febbraio 2010 della Camera dei Deputati, dedicata alla discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge recante “Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (A.C. 783 ed abbinate – A), l’On. Stracquadanio (PDL), parlando sull’ordine dei lavori e sottolineato che è in corso una seduta congiunta delle Commissioni I e II, chiede alla Presidenza di consentire ai deputati di prendervi parte, affinché possano svolgere con dignità alle loro funzioni, sospendendo la discussione generale ovvero i lavori delle Commissioni. L’On. Giachetti, ricordando che in precedenti occasioni la Presidenza ha chiarito che le riunioni delle Commissioni possono tenersi in concomitanza con le sedute dell’Assemblea nelle quali non si dia luogo a votazioni, senza alcuna incompatibilità di lavori, manifesta la disponibilità a valutare nella Giunta per il Regolamento eventuali modifiche regolamentari, per escludere la possibilità di tale concomitanza. La Presidenza, richiamato il disposto dell’articolo 30, comma 5, del Regolamento – che recita, «Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell’Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni» – ricorda che per prassi consolidata le Commissioni non si riuniscono senza autorizzazione espressa. Alla luce di una pronuncia della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2006, il divieto di svolgimento contestuale delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni si intende riferito al solo caso in cui in Aula si tengano votazioni, salva diversa disposizione del Presidente della Camera.

Maria Lucia Beneveni