La sentenza in esame è stata pronunciata in seguito alla domanda pregiudiziale riguardante l’interpretazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e vertente sul risarcimento del danno che l’impresa “Traghetti del Mediterraneo” avrebbe subito a causa di un’erronea interpretazione, da parte della Corte suprema di cassazione, delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato in merito alla erogazione da parte del Governo italiano di sovvenzioni a favore dell’impresa concorrente “Tirrenia”.
Il Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte la seguente questione: se sia compatibile con i principi del diritto comunitario – in particolare con le norme di cui agli artt. 86 CE, 87 CE e 88 CE ( ora artt. 106-107-108 del Trattato di Lisbona) – una normativa nazionale in tema di aiuti di Stato, quale è quella contenuta nella legge n. 684 del 1974, segnatamente nell’art. 19, che prevede la possibile erogazione di aiuti di Stato – anche se solo in acconto – in assenza di convenzioni e senza la previa enunciazione di criteri precisi e stringenti tali da evitare che la corresponsione dell’aiuto possa comportare effetti distorsivi sulla concorrenza, e se al riguardo possa rilevare il fatto che il beneficiario deve applicare tariffe imposte dall’Autorità amministrativa.
Posto che la Corte di Giustizia non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, in quanto tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione europea, nel caso di specie, la Corte si è appunto dichiarata incompetente a pronunciarsi sulla compatibilità della legge n. 684 con il diritto dell’Unione ovvero sulla compatibilità delle sovvenzioni controverse nella causa principale con il mercato comune, e a valutare i fatti oggetto della causa principale al fine di stabilire se tali sovvenzioni abbiano inciso sugli scambi tra gli Stati membri e abbiano falsato o minacciato di falsare la concorrenza.
Pertanto, in materia di aiuti statali, la Corte può in particolare fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione.
Ad opinione della Corte, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni corrisposte nelle circostanze proprie della causa principale, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell’approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di Stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza la cui verifica spetta al giudice nazionale.