Corte costituzionale, 20 novembre 2009, n. 298
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sollevato dalla Regione Calabria avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
La ricorrente censura, per presunta violazione sia dell’art. 119 Cost. che del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120 Cost., l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, il quale disciplina un’articolata misura di finanza pubblica finalizzata a: a) introdurre un’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) sugli immobili adibiti ad abitazione principale; b) sospendere il potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato; c) disciplinare un meccanismo di rimborso dell’importa non percepita agli Enti locali. Tali disposizioni lederebbero l’autonomia finanziaria regionale e degli Enti locali, riducendo le risorse di cui tali enti possono disporre e penalizzando i medesimi enti nel giudizio delle agenzie di rating.
Argomentazioni della Corte:
La Corte dichiara preliminarmente inammissibili alcune delle censure sollevate dal ricorrente, per carenza di motivazione: la Regione Calabria ha, infatti, motivato solo le censure relative a quelle disposizioni che hanno l’effetto di incidere sulla sfera finanziaria regionale e degli Enti locali. Si conferma, invece, la possibilità per le Regioni di denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli Enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale.
Nel merito, la Corte ricorda che la disciplina dei tributi su cui incidono le norme impugnate rientra nella competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. e) Cost.), in quanto tali tributi sono istituiti con legge dello Stato e non delle Regioni; inoltre, lo Stato può esercitare tale competenza anche con norme di dettaglio, senza che ciò determini una violazione dell’autonomia tributaria delle Regioni destinatarie del gettito. Secondo costante giurisprudenza della Corte, la modificazione, da parte dello Stato, di un tributo, comportante un minore gettito per le Regioni e gli Enti locali non presuppone che la medesima sia accompagnata da misure pienamente compensative per la finanza regionale, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di sospesa regionale. Nel caso di specie, tali insufficienza non è stata dimostrata dalla ricorrente.
Neppure può lamentarsi che le disposizioni impugnate ledano l’autonomia finanziaria regionale e degli Enti locali, in quanto penalizzano i medesimi enti nel giudizio delle agenzie di rating.
Quanto alla presunta lesione del principio di leale collaborazione, la Corte ha più volte escluso che l’esercizio dell’attività legislativa possa essere sottoposta alle procedure di leale collaborazione.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara in parte inammissibili, in parte infondate le censure sollevate dalla ricorrente.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla possibilità per le Regioni di denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli Enti locali: Corte cost., sentt. n. 196 del 2004, n. 417 del 2005, n. 95 del 2007;
– sulla possibilità per lo Stato di esercitare anche nel dettaglio la competenza legislativa sulla disciplina dei tributi statali: Corte cost., sentt. n. 37 del 2004, n. 75 del 2006;
sulla possibilità per lo Stato di modificare un tributo comportante minor gettito per le Regioni e gli Enti locali senza l’introduzione di misure pienamente compensative per la finanza regionale: Corte cost., sentt. nn. 381 e 431 del 2004, n. 155 del 2006 e n. 145 del 2008.