Approvato il nuovo correttivo al Codice dell'ambiente

25.05.2010

E’ entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 di modifica al D. lgs 152/2006 recante norme in materia ambientale.
Il decreto interviene in maniera radicale sul testo del Testo Unico ambientale modificando le parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica – VAS, per la Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC), e Quinta (Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), nonché gli allegati alle parti Seconda e Quinta.
La parte Prima, come modificata dal Decreto 128/2010 definisce la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile quali finalità di tutta l’azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo in questione. Viene effettuato un richiamo al rispetto del diritto internazionale e ai poteri sostitutivi del Governo per il compimento di attività obbligatorie in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente territoriale competente.
Viene inoltre introdotta all’interno del Codice ambientale (Parte II) la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia), con conseguente abrogazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59.
Si apportano modifiche alla disciplina della VAS e della VIA e in particolare vengono introdotti meccanismi di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA. Più in particolare, per le opere di competenza statale è previsto per legge l’accorpamento delle due procedure; per quanto riguarda le opere di competenza regionale, invece, l’accorpamento è previsto solo ove l’autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA. Vengono, inoltre, precisati i termini della fase di consultazione, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni.
Per quanto riguarda la VAS viene previsto un parere motivato e obbligatorio senza il quale l’autorità procedente non può proseguire l’iter di approvazione del piano o programma. Sempre per la VAS sono state previste nuove ipotesi volte a evitare ripetizioni e duplicazioni delle medesime valutazioni quando si tratta di modifiche ovvero di strumenti attuativi di piani o programmi che hanno concluso positivamente la VAS.
Le modifiche relative alla parte Quinta riguardano invece la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Al titolo I viene chiarita la distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Viene attribuito al Ministero dell’ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei rigassificatori di gas naturale liquefatto off-shore.
Inoltre si attribuisce ai piani regionali di qualità dell’aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruittivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali.
Le Regioni hanno tempo 12 mesi per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dal legislatore. Le procedure di Via, Vas ed Aia avviate prima del 26 agosto 2010 si concludono in base alle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.

a cura di Laura De Vito


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