Corte di Giustizia Europea, 15 giugno 2010, sen. C-211/08 – Cure ospedaliere necessarie durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro – Assenza del diritto ad un intervento dell’istituzione competente complementare a quello dell’istituzione dello Stato membro di soggiorno

20.05.2010

La Corte ha escluso che al cittadino dell’Ue spetti il rimborso, da parte del proprio Paese, per i costi sostenuti in un altro Stato membro per le spese mediche sostenute in occasione di viaggi e soggiorni. Una normativa che imponga ai paesi membri dell’Ue l’obbligo di garantire ai propri iscritti un rimborso complementare per le cure non programmate all’estero, rischia di inficiare l’economia stessa del sistema istituito dal Regolamento n. 1408/71.

A cura di Gabriele Ghirlanda


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