Corte costituzionale, 22 luglio 2010, n. 271 – Il “deficit di rappresentanza” dei cittadini del Sud e delle isole in relazione all’elezione del Parlamento europeo: un problema che non spetta alla Corte risolvere

17.05.2010

Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 288

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Norme impugnate e parametri di riferimento:

E’ impugnato, in particolare, l’articolo 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979, recante la disciplina dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente.

Secondo il giudice rimettente, le disposizioni impugnate produrrebbero un effetto distorsivo, consistente nella traslazione di seggi da una circoscrizione all’altra, collegato, in particolare, all’utilizzo del diverso criterio di riparto fondato sui voti validamente espressi. Ne deriverebbe un deficit di rappresentanza per i cittadini delle circoscrizioni del Sud e delle isole, che hanno visto la diminuzione di 3 e 2 rappresentanti. Il rimettente invoca numerose disposizioni costituzionali (artt.1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost.), nonché gli art.. 10, 11, 39 e 40 della CEDU (in funzione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 117 Cost.)

Argomentazioni della Corte:

La Corte ricostruisce la legislazione elettorale per l’elezione del Parlamento europeo evidenziando che, nelle elezioni del 1979, la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni avvenne in ragione dei voti espressi in ciascuna di esse. I problemi che questo sistema produsse in relazione alle circoscrizioni del Sud e delle isole (di regola caratterizzate da una minore affluenza alle urne) imposero la ricerca di un correttivo, che fu effettivamente introdotto con la legge n. 61 del 1984, la quale appunto prevede che a ciascuna circoscrizione venga assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente. La novella del 1984, tuttavia, non ha tratto tutte le conseguenze della assegnazione dei seggi alle circoscrizioni in base alla popolazione.

La Corte, pur riconoscendo la difficoltà di conciliare tali diversi criteri di riparto, e quindi ammettendo la possibilità di alcuni correttivi al meccanismo, afferma che non può che spettare al legislatore individuare la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice rimettente.

Elena Griglio