L’obbligo giuridico di eliminare i rifiuti in capo al proprietario del terreno che non abbia concorso con gli autori materiali dell’abbandono, può sorgere solo a seguito di una ordinanza comunale che gli ordini la rimozione dei rifiuti stessi e lo sgombero dell’area nei limiti e nelle modalità previste dalla legge. Sicché, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell’abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all’art. 256, commi 2 o 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell’art. 40 c.p., ovvero sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/11/2010, n. 41020)
Il proprietario del fondo consapevole dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva
16.05.2010