La Corte Costituzionale, accogliendo in parte il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 3 dell’art. 13 della legge 32 del 26.7.2002 della Regione Toscana nella parte in cui stabiliscono, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato in un primo biennio scolastico e in un terzo anno, interamente professionalizzante (per il quale si possono prevedere anche modalità formative a distanza), realizzato dalle scuole o dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale e dalle scuole non accreditate, purché in collaborazione con agenzie formative o scuole accreditate. Così facendo, la Regione Toscana avrebbe «introdotto un “percorso” formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l’obbligo scolastico», rompendo «l’unità del “sistema di istruzione e formazione”, dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei “percorsi” (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale». Le disposizioni dichiarate incostituzionali si pongono inoltre, ad avviso della Corte, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto assunte prima che fossero raggiunti in sede di “Conferenza Stato Regioni” gli accordi espressamente previsti dalla legge per sostenere l’unità del “sistema di istruzione e formazione”. La sentenza 309/10 della Corte Costituzionale (la prima in tal senso) apre un vasto ventaglio di problematiche e possibili soluzioni dei modelli organizzativi del sistema di “istruzione e formazione professionale”, adottati dalle Regioni a seguito dell’Accordo della Conferenza Unificata del 19.6.2003.
Percorsi di assolvimento dell'obbligo: la Consulta si pronuncia sulla legge regionale toscana del 2002
15.05.2010